Quadro Legislativo

La Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell’edilizia è stata recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 con successive modifiche (D.Lgs.311/2006). In sintesi la direttiva promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici richiedendo agli Stati membri della Comunità Europea la realizzazione di quattro provvedimenti principali e cioè:

  1. Un quadro normativo generale per la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici
  2. La definizione dei requisiti minimi di prestazione negli edifici nuovi ed esistenti
  3. La certificazione energetica degli edifici
  4. L’ispezione e la valutazione degli impianti tecnici di edificio con particolare riferimento al riscaldamento e raffrescamento.

La direttiva introduce procedure di certificazione energetica finalizzate a fornire indicatori numerici complessivi dell’efficienza energetica degli edifici considerando al tempo stesso i consumi termici ed elettrici. Questi ultimi, spesso erroneamente sottovalutati, sono da tenere nella massima considerazione per due ragioni:primo, perché a fronte di una potenza impegnata inferiore rispetto agli impianti termici, hanno periodi di utilizzazione che possono essere di gran lunga superiori, conducendo a fabbisogni energetici anche maggiori in alcuni casi; secondo, perché l’energia
elettrica è forma di energia più pregiata oltre che più costosa, essendo, il fattore di trasformazione dell’energia elettrica da energia primaria, elevato.

La recente Direttiva Comunitaria 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla “Prestazione Energetica degli Edifici” promuove la realizzazione di “Edifici a Energia Quasi Zero” specificando che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a Energia quasi Zero.

La stessa direttiva promuove la realizzazione di sistemi di misurazione intelligenti e sistemi di controllo intelligenti per l’automazione, il controllo ed il monitoraggio finalizzati al risparmio energetico. E’ evidente che per mettere in atto concretamente tali propositi occorre rivedere in modo integrale l ‘attuale modo di concepire gli impianti tecnici all’interno degli edifici in una visione integrata. La direttiva sottolinea come gli edifici rappresentino circa il 40% del consumo energetico finale dell’UE, di cui più del 50% in energia elettrica.

In ambito nazionale, sono le singole regioni ad avere delega a legiferare in materia energetica in conformità ad indicazioni e linee guida di carattere generale.

A tal proposito, le azioni legislative si possono riassumere nelle seguenti principali azioni:

  • Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (attuazione della Direttiva Europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’ edilizia) successivamente modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
  • D.M. 19 febbraio 2007 “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296”.
  • D.P.R. 59/09 con cui si cerca di definire le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l’artico 4, comm1, lettere a) e b) del D.Lgs. 192/2005, concernente l’attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
    Stabilisce criteri, le metodologie ed i requisiti minimi che devono avere gli edifici e gli impianti relativamente a: climatizzazione invernale ed estiva; illuminazione artificiale di edifici del terziario; produzione di acqua calda per
    usi sanitari.
  • D.M. del 26 giugno 2009-Ministero dello Sviluppo Economico-Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (Gazzetta Ufficiale 10/07/2009 n. 158). In vigore dal 25 luglio 2009-Attuazione art. 6, comma 9, D.Lgs. 192/05. Le linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione.

Contenimento dei consumi energetici:

a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti …”
b) all’esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti,….” Per la valutazione della prestazione energetica complessiva dell’edificio, il D.M. 26 giugno 2009 introduce l’indice di prestazione energetica globale Epgl.
EPgl=EPi+EPacs+Epe+EPill
dove:

  • EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
  • EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria;
  • Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
  • EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale.

L’indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto:

  • del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale;
  • dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per l’autoproduzione o l’utilizzo di energia.

E’ una delle prime volte che in Italia il legislatore accosta il concetto di prestazione energetica dell’edificio anche all’aspetto impiantistico elettrico e di illuminazione oltre che termico.

Si pensi alla prima legge 373 del 1976 “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici” che si limitava ai soli aspetti di involucro termico imponendo, attraverso una elaborata procedura, un valore della conduttanza totale delle pareti in funzione del clima e del tipo di edificio. O ancora alla nota legge n. 10 del 1991 “Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” che si limitava sempre ai soli aspetti termici.

QUADRO NORMATIVO

La Commissione Europea ha dato mandato al CEN, CENELEC a agli enti Europei di sviluppare normative più specifiche. Le normative che interessano l’impianto della DOMOTICA e della BUILDING AUTOMATION, ormai recepite da un po’ di anni anche in Italia, sono sostanzialmente due:

  • UNI EN 15232, ottobre 2007, “Incidenza dell’automazione, della regolazione e della gestione tecnica degli edifici”;
  • UNI EN 15193-1, marzo 2008, ”Requisiti energetici per l’illuminazione”.

La norma europea CEN-EN 15232 “Energy performance of buildings-Impact of Building Automation, Controls and Building Management” definisce i metodi per la valutazione del risparmio energetico conseguibile in edifici ove vengano impiegate tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti tecnologici e dell’impianto elettrico. La
EN 15232 fa riferimento e completa tutta una serie di norme che in modo specifico, per ogni singola tipologia di impianto, definiscono un metodo di calcolo analitico per determinare il risparmio energetico. Tali norme appartengono alle serie EN 15000 e EN 12000 e contemplano i seguenti tipi di impianti:

  • Riscaldamento (BCS/HBES);
  • Raffrescamento (BCS/HBES)
  • Ventilazione e condizionamento (BACS/HBES)
  • Produzione di acqua calda (BACS/HBES)
  • Illuminazione (BACS/HBES)
  • Controllo schermature solari (tapparelle e luce ambiente) (BACS/HBES)
  • Centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni (TBM)
  • Diagnostica (TBM)
  • Rilevamento consumi/miglioramento dei parametri di automazione (TBM)

La norma EN 15232 consente quindi di calcolare il risparmio energetico conseguibile grazie all’uso dei sistemi di gestione e controllo automatico degli impianti BACS,HBES e TBM, ed è utilizzabile sia per la progettazione di nuovi edifici sia per la verifica di edifici esistenti.

LA DOMOTICA SI INSERISCE in questo quadro come il primo elemento di gestione e controllo, rendendo efficace le azioni del sistema integrato e favorendo il risparmio energetico.

L’incidenza della building automation per le applicazioni HVAC e carichi elettrici può essere valutata mediante la norma UNI 15232.

L’incidenza della building automation per l’applicazione illuminazione può essere valutata mediante la norma UNI 15193.

VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DELL’AUTOMAZIONE DELLA REGOLAZIONE E DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI EDIFICI EN 15232

Tutti sanno che tra i grandi vantaggi dell’applicazione di sistema DOMOTICI e di building automation (HBES/BACS), il risparmio energetico è uno di quelli determinanti.

Pochi sanno quantificare gli effetti in tal senso.

La norma EN 15232 “Prestazione energetica degli edifici. Incidenza dell’automazione, della regolazione e della gestione tecnica degli edifici”, per la prima volta nel panorama normativo fornisce uno strumento, anche se approssimativo, estremamente utile per progettisti, Energy manager e certificatori che vogliono valutare l’incidenza della home e building automation nella prestazione energetica di un edificio.

La norma fa parte di quell’ampio pacchetto normativo richiesto dalla direttiva comunitaria 2002/91/CE “EPBD” Energy Performance of Building. La norma affronta proprio il problema della stima dell’incidenza sui consumi energetici degli edifici legata all’automazione, controllo e supervisione specificando un metodo semplificato per arrivare a una prima valutazione su edifici rappresentativi della efficacia attesa dei sistemi in essi contenuti. La norma in buona sostanza:

  1. Definisce le tipologie di edificio prese in esame come riferimento.

residenziale

terzario

commerciale
scolastico
ospedaliero
alberghiero e ristorazione
industriale

2. Classifica le applicazioni energivore all’interno degli edificiin:

  • riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC);
  • ausiliari elettrici;
  • illuminazione.

3. Introduce 4 classi di efficienza A,B,C, e D valide sia nell’ambito residenziale che per le applicazioni di ogni tipo non residenziale.
4. Offre una lista strutturata delle funzioni di controllo del tipo HBES/BACS degli edifici e di attività di gestione tecnica TBM che hanno un’incidenza sulla prestazione energetica degli stessi per le tre applicazioni considerate.
5. Definisce i requisiti minimi da applicare per il raggiungimento della classe desiderata.
6. Introduce una procedura di calcolo basato su rilievi statistici che consiste nell’applicazione di fattori di efficienza definiti BAC factor dalla norma.

Le quattro classi convenzionali sono definite dalla norma

enerfyDal 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione in Europa dovranno essere a energia “quasi zero”, E’ quanto prevede la nuova Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive –EPBD recast).

L’ edilizia dovrà inevitabilmente cambiare, realizzando case nuove pressoché autosufficienti dal punto di vista energetico attraverso interventi sull’efficienza dell’involucro e degli impianti, intervenire sull’efficacia dei prodotti di gestione, integrare sistemi di controllo integrati, utilizzare fonti rinnovabili.

DOMOTICA ….scienza interdisciplinare
Dal latino domus “casa”, Dal greco “ticos” discipline di applicazione

SI OCCUPA DELLO STUDIO DELLE TECNOLOGIE ATTE A MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA NELLE CASE.

 

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